Ed ecco un nostro eventuale Statuto:ci sono avvocati e commercialisti che ci possono aiutare?

Da: Fernando '75
Date: domenica 08 dicembre 2002
Time: 12.37.42

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RINASCITA PARTENOPEA"

1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione "Rinascita Partenopea", ente associativo non commerciale,

con sede in Napoli, via ________________ numero __.

2 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro.

La sua attività principale consiste in:

- promuovere e diffondere la passione per il gioco del calcio, con particolare orientamento verso i giovani;

- promuovere, sostenere e diffondere l’attivita’ del Napoli Calcio;

- valorizzare, attraverso scambi culturali e esperienze tutte le iniziative idonee a supportare il gioco del calcio ed in particolare le iniziative, di qualunque tipo e natura, della squadra del Napoli Calcio;

- sensibilizzare il mondo dei tifosi del calcio ad una sana e corretta educazione sportiva;

- sensibilizzare gli Enti locali e l'opinione pubblica sui problemi del mondo dello sport e della cultura ad esso collegata;

- incoraggiare e promuovere i contatti e la collaborazione temporanea o durevole con Enti ed Associazioni che perseguono finalità analoghe a questa Associazione.

In via del tutto sussidiaria, l'Associazione potrà svolgere altre attività direttamente connesse o accessorie, purché finalizzate al raggiungimento dello scopo primario.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della legge a cui questo statuto si conforma.

3 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a)versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione mediante versamento

della quota associativa;

b)introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

c)redditi derivanti dal suo patrimonio.

La quota associativa e’ sin d’ora stabilita in 1 (uno) centesimo di Euro a fondo perduto.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

E’ peraltro facolta’ del Consiglio Direttivo promuovere operazioni finalizzate, sempre nell’ambito dello scopo dell’associazione.

Tali operazioni saranno deliberate dal consilgio direttivo in linea con gli obbiettivi che l’associazione persegue e saranno portate a compimento, senza possibilita’ alcuna di indebitamento.Le somme versate dagli aderenti, inoltre, saranno considerate cauzioni, quindi debito dell’associazione, sino al raggiungimento degli obbiettivi circoscritti a livello temporale dall’organo esecutivo.

4 - FONDATORI, SOCI E BENEMERITI

Sono aderenti all'Associazione:

a) i fondatori;

b) i soci dell'Associazione;

c) i benemeriti dell'Associazione.

Alla suddetta Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che ne

condividono gli scopi.

Gli aderenti devono rispettare lo Statuto e le decisioni degli organi associativi, nonchè collaborare al perseguimento dei fini statutari.

Con l’adesione il socio esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alle eventuali comunicazioni e/o finalita’ che l’associazione persegue.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato: non può, quindi, essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione

ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, oppure le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo delle attività pubbliche.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, con la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, ordinariamente almeno una volta ogni trimestre; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.

L'accoglimento della domanda di adesione comporta l'automatica iscrizione nel Libro Soci.

Nelle more della deliberazione del Consiglio Direttivo, coloro che hanno presentato domanda di adesione possono partecipare alla vita dell'Associazione, con la sola esclusione del diritto di voto che può essere esercitato solo da coloro che risultano iscritti nel Libro Soci.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con

deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento

motivato di esclusione.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le motivazioni, può richiedere il lodo arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi obbligatori dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente del Consiglio Direttivo;

- I Vicepresidenti del Consiglio Direttivo.

Inoltre, per volontà dei soci o nei casi previsti dalla Legge, potranno o saranno nominati:

- il Comitato Esecutivo;

- il Direttore sportivo;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- i Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

6 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i più ampi poteri deliberativi.

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro i termini previsti dalla Legge.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quinto dei Soci o almeno un terzo dei consiglieri oppure i revisori dei conti.

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere portata a conoscenza dei soci mediante affissione nella sede

sociale nei quindici giorni precedenti la prima convocazione, oppure mediante inviti scritti (inviati almeno otto giorni prima della data della riunione), oppure mediante pubblicazione su un periodico avente diffusione nella zona in cui opera l'Associazione.

La convocazione dell’assemblea dei soci sara’ portata a conoscenza dei componenti del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Tra la data per la prima e per la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

Delle delibere adottate viene redatto verbale, firmato per conferma dal Presidente dell'Assemblea e da altra persona chiamata a svolgere le funzioni di segretario.

L'Assemblea:

a) provvede alla nomina degli organi dell'Associazione;

b) delibera su ogni questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;

c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e) delibera sulle proposte di revisione dello Statuto;

f) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;

g) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio finale.

Le delibere di cui alle lettere a), b), c), d) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea.

Le delibere di cui alle lettere e), f), g) sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti in assemblea.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare, per delega, da altro socio.

Ogni socio non potrà comunque rappresentare più di tre altri soci.

7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di venti persone, che possono suddividere le loro funzioni in base alle singole specifiche competenze.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se per dimissioni, o per altra causa, viene a mancare più della metà dei consiglieri, quelli rimasti in carica si intendono decaduti dalla carica e l'Assemblea verrà convocata d'urgenza per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso che uno o più consiglieri, non costituenti la maggioranza dei consiglieri in carica, vengano a mancare, quelli restanti provvederanno alla loro sostituzione, surrogandoli con i primi esclusi nella votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri promuovono singolarmente, nell'ambito delle rispettive competenze, e collegialmente, nel Consiglio Direttivo, l'attività dell'Associazione; coordinano le iniziative, valutano la fattibilità delle proposte, organizzano le singole attività, anche servendosi di collaboratori esterni.

Il Consiglio Direttivo può dettare norme di carattere generale alle quali i singoli consiglieri, pur nell'esercizio delle propria autonomia regolamentare, devono attenersi.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che non siano dalla legge o dal presente Statuto tassativamente riservati all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ed i fatti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

A tal proposito il Consiglio direttivo sara’ obbligato a intrattenere rapporti bancari con primari istituti solo a mezzo firme congiunte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo stesso e con quella del Direttore dell’istutito di credito prescelto per l’operazione

Il Consiglio Direttivo, pertanto:

- delibera sulle domande di ammissione o di recesso dei soci;

- amministra il patrimonio e le rendite sociali;

- dirige e gestisce l'Associazione;

- delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;

- ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di necessità o urgenza dal Presidente;

- cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, quando lo richieda l'interesse dell'Associazione o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere in carica o dai revisori contabili, se vigenti.

La lettera di convocazione del Consiglio deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve essere inviata a ciascun consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute di diritto dal Presidente; in sua assenza sono presiedute dal Vicepresidente o da altro consigliere appositamente nominato all'apertura della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza degli consiglieri in carica ed il voto della maggioranza dei presenti.

In ogni caso di parità prevarrà il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

8 - IL PRESIDENTE

La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al

Presidente, salvo il disposto del successivo articolo 9.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9 - I VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento di uno dei Vicepresidenti costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo può, al suo interno, istituire un Comitato esecutivo, formato da un numero non superiore a cinque membri e composto necessariamente dal Presidente, dai

Vicepresidenti e da altri consiglieri scelti a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Tale Comitato esecutivo potrà avere deleghe dal Consiglio Direttivo su specifiche funzioni da determinare, insieme al suo funzionamento, al momento della sua costituzione.

11 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta del libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo (Se vigente), dei Revisori dei conti (Se vigente), nonché il libro degli aderenti all'associazione.

12 - BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente, entro i termini stabiliti dalla Legge, il bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

13 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, osservate le disposizioni di legge in materia.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

14 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Napoli, su ricorso della parte più diligente.

16 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile.


Aggiornato il: 24 febbraio 2010