LODO PETRUCCI E TITOLO SPORTIVO: CONFLITTO TRA FIGC E TRIBUNALE
 

     

   

La perdurante crisi economico-finanziaria che coinvolge numerose squadre di calcio che partecipano ai diversi campionati professionistici nazionali, ha evidenziato il concreto pericolo della scomparsa di alcune grandi realtà calcistiche dal panorama dello sport professionistico nazionale. Questo problema al vaglio degli organi del Coni, della F.I.G.C e di alcuni autorevoli membri del Governo nazionale, è stato affrontato e risolto( forse troppo frettolosamente) con un intervento normativo di "novella" delle norme federali, mediante l'inserimento dei comma 6 e 7 ex art. 52 N.O.I.F., meglio conosciuto come Lodo Petrucci.
Il meccanismo ideato dovrebbe "garantire" a quelle realtà particolarmente importanti nel panorama calcistico nazionale, in caso di non ammissione al campionato di serie A, B, C1eC2 per mancato rispetto dei criteri economico-finanziari, di continuare a partecipare ad uno dei campionati professionistici. Ciò mediante l'attribuzione, ad opera della F.I.G.C., del titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa, ad altra società. Quest'ultima dovrà avere sede nella stessa città della società non ammessa e dovrà essere in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e di continuità aziendale.
Il tipo di soluzione adottata merita, in considerazione degli avvenimenti di queste ultime ore che riguardano il Calcio Napoli, di una breve considerazione. La quale non può non tenere conto della natura emergenziale del provvedimento di cui si discute, e quindi delle conseguenti lacune ad esso connesse.
Difatti l'art. 52 comma 1 delle N.O.I.F. dispone"Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono(...) la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.", segue al successivo comma 2 " In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione".
Sintetizzando quindi: alla luce delle norme federali il titolo sportivo, il quale è un istituto diverso da quello dell'affiliazione previsto ex art. 15 N.O.I.F., è configurato come quella particolare omologazione ovvero riconoscimento rilasciato dalla Federazione alla società interessata, necessario per prendere parte ad uno dei campionati professionistici nazionali. Ad esso si accompagnano sia il divieto assoluto della cessione ad altra società, sia il divieto di commerciabilità in quanto il titolo sportivo non può formare oggetto di valutazione economica.
Quindi alla luce di quanto stabilito dalle Norme Federali in tema di Titolo Sportivo, quali strade sono percorribili in caso di fallimento di una società di calcio professionistica, come nel caso della SSC Napoli?
All'orizzonte appaiono possibili due soluzioni.
Da un lato c'è chi considera il titolo sportivo come un "bene" che per sua stessa natura è non commerciabile e non ascrivibile all'attivo fallimentare, ed individua nella Federazione l'unico soggetto legittimato a disporne attraverso il meccanismo del Lodo Petrucci; altri invece, sostengono una tesi completamente diversa, e cioè della piena ascrivibilità del titolo sportivo all'attivo fallimentare e la sua commerciabilità al fine di garanzia della massa creditoria.
Lo scontro tra queste due diverse tesi sono al centro delle nota querelle tra la F.I.G.C. da un lato, ed il Gruppo Gaucci dall'altra. Vedremo come finirà.

 



Fabio Staiano                                                4/8/2004

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