LODO
PETRUCCI E TITOLO SPORTIVO:
CONFLITTO TRA FIGC E TRIBUNALE
La
perdurante crisi
economico-finanziaria che coinvolge
numerose squadre di calcio che
partecipano ai diversi campionati
professionistici nazionali, ha
evidenziato il concreto pericolo
della scomparsa di alcune grandi
realtà calcistiche dal panorama
dello sport professionistico
nazionale. Questo problema al vaglio
degli organi del Coni, della F.I.G.C
e di alcuni autorevoli membri del
Governo nazionale, è stato
affrontato e risolto( forse troppo
frettolosamente) con un intervento
normativo di "novella"
delle norme federali, mediante
l'inserimento dei comma 6 e 7 ex
art. 52 N.O.I.F., meglio conosciuto
come Lodo Petrucci.
Il meccanismo ideato dovrebbe
"garantire" a quelle realtà
particolarmente importanti nel
panorama calcistico nazionale, in
caso di non ammissione al campionato
di serie A, B, C1eC2 per mancato
rispetto dei criteri
economico-finanziari, di continuare
a partecipare ad uno dei campionati
professionistici. Ciò mediante
l'attribuzione, ad opera della
F.I.G.C., del titolo sportivo
inferiore di una categoria rispetto
a quello di pertinenza della società
non ammessa, ad altra società.
Quest'ultima dovrà avere sede nella
stessa città della società non
ammessa e dovrà essere in grado di
fornire garanzie di solidità
finanziaria e di continuità
aziendale.
Il tipo di soluzione adottata
merita, in considerazione degli
avvenimenti di queste ultime ore che
riguardano il Calcio Napoli, di una
breve considerazione. La quale non
può non tenere conto della natura
emergenziale del provvedimento di
cui si discute, e quindi delle
conseguenti lacune ad esso connesse.
Difatti l'art. 52 comma 1 delle
N.O.I.F. dispone"Il titolo
sportivo è il riconoscimento da
parte della F.I.G.C. delle
condizioni tecniche sportive che
consentono(...) la partecipazione di
una società ad un determinato
Campionato.", segue al
successivo comma 2 " In nessun
caso il titolo sportivo può essere
oggetto di valutazione economica o
di cessione".
Sintetizzando quindi: alla luce
delle norme federali il titolo
sportivo, il quale è un istituto
diverso da quello dell'affiliazione
previsto ex art. 15 N.O.I.F., è
configurato come quella particolare
omologazione ovvero riconoscimento
rilasciato dalla Federazione alla
società interessata, necessario per
prendere parte ad uno dei campionati
professionistici nazionali. Ad esso
si accompagnano sia il divieto
assoluto della cessione ad altra
società, sia il divieto di
commerciabilità in quanto il titolo
sportivo non può formare oggetto di
valutazione economica.
Quindi alla luce di quanto stabilito
dalle Norme Federali in tema di
Titolo Sportivo, quali strade sono
percorribili in caso di fallimento
di una società di calcio
professionistica, come nel caso
della SSC Napoli?
All'orizzonte appaiono possibili due
soluzioni.
Da un lato c'è chi considera il
titolo sportivo come un
"bene" che per sua stessa
natura è non commerciabile e non
ascrivibile all'attivo fallimentare,
ed individua nella Federazione
l'unico soggetto legittimato a
disporne attraverso il meccanismo
del Lodo Petrucci; altri invece,
sostengono una tesi completamente
diversa, e cioè della piena
ascrivibilità del titolo sportivo
all'attivo fallimentare e la sua
commerciabilità al fine di garanzia
della massa creditoria.
Lo scontro tra queste due diverse
tesi sono al centro delle nota
querelle tra la F.I.G.C. da un lato,
ed il Gruppo Gaucci dall'altra.
Vedremo come finirà.
Fabio
Staiano
4/8/2004
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