ECCO TUTTI I  POSSIBILI SCENARI

     

    

Domani vi sarà l’udienza decisiva per il futuro del calcio a Napoli. Difatti dopo il rinvio di mercoledì, il giudice Mungo dopo che avrà sentito tutte le parti in causa e raccolto le memorie e le repliche di controdeduzione si riserverà per emanare la decisione. E’ probabile che per lunedì o tutto al più per martedì, potremo leggere l’ordinanza con cui verranno confermati e revocati i decreti inaudita altera parte promanati dai giudici Posteraro e Lipani in data 10 e 13 agosto.  Se l’ordinanza confermerà i provvedimenti cautelari richiesti dalla curatela si avrà il blocco della coppa Italia e del calendario di serie B fino a che il Napoli non verrà inserito nella serie cadetta. Di fronte ad un provvedimento del genere la Figc ha davanti due strade. La prima è quella di ottemperare al provvedimento, la seconda è quella di non rispettare il precetto dell’ordinanza e quindi di fare ricorso. Questo è il dilemma. A quale autorità va rivolto il ricorso? Secondo il codice di procedura civile si deve fare appello in sede di reclamo al Collegio facente parte del Tribunale il cui giudice monocratico  ha emesso l’ordinanza confermativa dell’ ex art 700 c.p.c ovvero appello al tribunale di Napoli. Ma la Figc la pensa diversamente, difatti da sempre ella va affermando che sul contenzioso in atto vi è solo la giurisdizione del Tar del Lazio secondo l’ art 3 della l.280/03, proprio il ricorso incardinato dalla curatela presso lo stesso Tar e poi non più discusso per carenza d’interesse, avvalorerebbe secondo i legali della federazione il riconoscimento che giudice naturale nel dirimere il contenzioso in atto è proprio il Tar del Lazio. Prendendo per buona la tesi della Figc, in caso di ordinanza confermativa la federazione adirebbe il Tar per farlo esprimere sulla questione. Orbene se il Tar si dichiarasse competente a decidere sulla materia si metterebbe in conflitto con il Tribunale di Napoli che avrebbe già emesso un ordinanza sulla materia del contendere. Ci troveremo di fronte ad un palese conflitto di giurisdizione. L’organo designato a dirimere tali conflitti è la Cassazione, la quale potrebbe esprimersi non prima di un mese. In caso di responso negativo per il Tribunale potremmo trovarci ad una decisione lesiva per tutti: i tifosi non avrebbero il Napoli ne in  B ne in C, ed i creditori rischierebbero di non beccare un solo quattrino, in quanto non avendo la B, il contratto di Gaucci rimarrebbe inefficace e non accettando la curatela di far disputare l’asta per la C non si incasserebbero nemmeno i 25 mln di euro che De Laurentiis sarebbe pronto ad investire per la terza serie. Questo scenario inquietante potrebbe essere evitato se andasse in porto la risoluzione bonaria della questione. Ovvero l’accettazione di giocare la serie C con la possibilità per il tribunale di designare il soggetto imprenditoriale più consono, in base alla sua offerta economica e al suo progetto sportivo, attuando una sorta di asta irrituale i cui termini si chiudono sabato alle ore 12. La curatela, che non si crea problemi sulla categoria da disputare valuta questa soluzione con delle forti riserve, esse sono da vedersi nelle possibili azioni legali di risarcimento promesse da Gaucci e dalla Azzurra calcio Napoli sulle quali la curatela vorrebbe essere mallevata dalla federazione. E’ questa la chiave dell’accordo transattivo.

In definitiva riassumiamo i possibili scenari:

 

1) il tribunale riconosce il diritto del titolo di serie B e quindi il campionato rimane bloccato fino a che la Figc non inserisce il nuovo Napoli nei calendari:

a)     la Figc ottempera all’ordinanza confermativa e il Napoli fa la serie B,

b)     la Figc non ottempera e fa ricorso al Tar del Lazio, il quale potrebbe avocare la sua giurisdizione. In questo caso vi è conflitto di giurisdizione  e bisognerà attendere il verdetto della Cassazione.

2) il tribunale revoca i provvedimenti cautelari. Il Napoli se non vuole partire dalla 3 categoria deve iscriversi in serie C1 entro il 31 agosto attraverso l’assegnazione del titolo all’asta.

 

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Luigi Giordano                                                27/8/2004

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