LA DECISIONE DEL TRIBUNALE CIVILE: QUALI CONSEGUENZE PER IL CALCIO NAPOLI?

 

  

 

La logorante vicenda giudiziaria del Calcio Napoli si è oggi arricchita di un altro importante capitolo. Ci riferiamo alla decisione presa dal giudice del Tribunale Civile di Napoli dott. Giancarlo Posteraro. Il  magistrato con decreto reso inaudita altera parte, vale a dire senza contraddittorio tra le parti, ha deciso sul ricorso presentato nei giorni scorsi dagli avvocati della  curatela fallimentare della S.S.C. Napoli. Quest’ultimi nominati dal Tribunale fallimentare per la procedura concorsuale. Gli avvocati hanno chiesto all’organo giudiziario di decidere con procedura semplificata ed urgente, appunto prevista ex art. 700 c.p.c., su due importanti questioni.

 La prima riguarda il titolo sportivo. Difatti quest’ultimo è conteso tra la S.S.C. Napoli e per essa il curatore fallimentare, che sostiene la tesi della commerciabilità del titolo quale unico bene in grado di soddisfare il ceto dei creditori, e la Federcalcio la quale ritiene d’essere l’unico soggetto legittimato ad utilizzare del titolo attraverso il  meccanismo introdotto  dal c.d. lodo Petrucci.

La seconda questione, connessa alla prima, riguarda l’ammissione della S.S.C. Napoli al campionato di serie B, pena la  sospensione del campionato medesimo.

Ebbene, il giudicante sulle questioni proposte ha così statuito.

Accogliendo la tesi proposta dalla ricorrente( s.s.c. Napoli e curatela fallimentare) il giudice ha attribuito il titolo sportivo al Calcio Napoli o suoi aventi causa, vietando alla F.I.G.C. la sua utilizzazione. Ne consegue, ovviamente, che il meccanismo d’attribuzione del titolo da parte del soggetto Federazione per mezzo del meccanismo del Lodo Petrucci diventa inapplicabile.

Per l’altra questione, invece, il giudice ha ritenuto opportuno, forse per l’importanza e la delicatezza della materia trattata o per altre ragioni che sfuggono a chi scrive, adottare per così dire una decisione Salomonica. Infatti da un lato s’impone alla convenuta, cioè la Federazione, di consentire alla S.S.C.Napoli di partecipare ai campionati sportivi per la stagione 2004\2005, ma d’altra si condiziona la partecipazione al possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento sportivo. Non vi è dubbio che questa parte del provvedimento si presta a numerose interpretazioni, e stupisce che il Tribunale non abbia sul punto meglio articolato la sua motivazione.   

Nulla, infine, dispone il provvedimento circa una eventuale ”blocco” dei campionati come chiesto dalla ricorrente.

Infine ci si chiede: cosa accadrà alle sorti del Calcio Napoli, anche alla luce dell’odierno provvedimento cautelare?

Giova, innanzitutto, ricordare che gli effetti della decisione di cui si discute, non sono definitivi. Infatti il 25 Agosto prossimo presso lo stesso Tribunale civile di Napoli è già stata fissata un’udienza, nella quale un giudice diverso( ma questa volta con la presenza necessaria d’entrambe le parti ) sarà chiamato a decidere se confermare, modificare oppure addirittura revocare il decreto emesso oggi. Ma non basta. Infatti i tempi per una rapida definizione della questione potrebbero allungarsi laddove fosse proposta, cosa molto probabile, la impugnativa del reclamo avverso al provvedimento di conferma della misura cautelare. Senza contare, poi, i tempi necessari di un possibile giudizio di merito.

Ad oggi gli effetti immediati del provvedimento, consentono alla S.S.C. Napoli di utilizzare e disporre in pieno del suo titolo sportivo. Esso è un bene che incorpora in sé: a)un valore economico e quindi può essere ceduto dietro corrispettivo, b) il diritto di  partecipare al campionato la cui categoria sia stata conquistata per diritto di classifica.

Ne consegue che se il titolo fosse ceduto ad una società  che avesse chiesto ed ottenuto l’affiliazione alla Federazione, in quanto la S.S.C. Napoli è decaduta dalla stessa perché dichiarata fallita, la società-acquirente si troverebbe ipso iure a poter disputare il prossimo campionato di serie B.

Vedremo cosa accadrà.

 

 

p. Avv. Fabio Staiano

 Esperto di diritto sportivo

                                                                                                                      11/8/2004                      

                      

                                   

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