LA
DECISIONE
DEL
TRIBUNALE
CIVILE:
QUALI
CONSEGUENZE
PER IL
CALCIO
NAPOLI?
La
logorante
vicenda
giudiziaria
del
Calcio
Napoli
si è
oggi
arricchita
di un
altro
importante
capitolo.
Ci
riferiamo
alla
decisione
presa
dal
giudice
del
Tribunale
Civile
di
Napoli
dott.
Giancarlo
Posteraro.
Il
magistrato
con
decreto
reso
inaudita
altera
parte,
vale a
dire
senza
contraddittorio
tra le
parti,
ha
deciso
sul
ricorso
presentato
nei
giorni
scorsi
dagli
avvocati
della
curatela
fallimentare
della
S.S.C.
Napoli.
Quest’ultimi
nominati
dal
Tribunale
fallimentare
per la
procedura
concorsuale.
Gli
avvocati
hanno
chiesto
all’organo
giudiziario
di
decidere
con
procedura
semplificata
ed
urgente,
appunto
prevista
ex art.
700
c.p.c.,
su due
importanti
questioni.
La
prima
riguarda
il
titolo
sportivo.
Difatti
quest’ultimo
è
conteso
tra la
S.S.C.
Napoli e
per essa
il
curatore
fallimentare,
che
sostiene
la tesi
della
commerciabilità
del
titolo
quale
unico
bene in
grado di
soddisfare
il ceto
dei
creditori,
e la
Federcalcio
la quale
ritiene
d’essere
l’unico
soggetto
legittimato
ad
utilizzare
del
titolo
attraverso
il
meccanismo
introdotto
dal
c.d.
lodo
Petrucci.
La
seconda
questione,
connessa
alla
prima,
riguarda
l’ammissione
della
S.S.C.
Napoli
al
campionato
di serie
B, pena
la
sospensione
del
campionato
medesimo.
Ebbene,
il
giudicante
sulle
questioni
proposte
ha così
statuito.
Accogliendo
la tesi
proposta
dalla
ricorrente(
s.s.c.
Napoli e
curatela
fallimentare)
il
giudice
ha
attribuito
il
titolo
sportivo
al
Calcio
Napoli o
suoi
aventi
causa,
vietando
alla
F.I.G.C.
la sua
utilizzazione.
Ne
consegue,
ovviamente,
che il
meccanismo
d’attribuzione
del
titolo
da parte
del
soggetto
Federazione
per
mezzo
del
meccanismo
del Lodo
Petrucci
diventa
inapplicabile.
Per
l’altra
questione,
invece,
il
giudice
ha
ritenuto
opportuno,
forse
per
l’importanza
e la
delicatezza
della
materia
trattata
o per
altre
ragioni
che
sfuggono
a chi
scrive,
adottare
per così
dire una
decisione
Salomonica.
Infatti
da un
lato
s’impone
alla
convenuta,
cioè la
Federazione,
di
consentire
alla
S.S.C.Napoli
di
partecipare
ai
campionati
sportivi
per la
stagione
2004\2005,
ma
d’altra
si
condiziona
la
partecipazione
al
possesso
dei
requisiti
previsti
dal
vigente
ordinamento
sportivo.
Non vi
è
dubbio
che
questa
parte
del
provvedimento
si
presta a
numerose
interpretazioni,
e
stupisce
che il
Tribunale
non
abbia
sul
punto
meglio
articolato
la sua
motivazione.
Nulla,
infine,
dispone
il
provvedimento
circa
una
eventuale
”blocco”
dei
campionati
come
chiesto
dalla
ricorrente.
Infine
ci si
chiede:
cosa
accadrà
alle
sorti
del
Calcio
Napoli,
anche
alla
luce
dell’odierno
provvedimento
cautelare?
Giova,
innanzitutto,
ricordare
che gli
effetti
della
decisione
di cui
si
discute,
non sono
definitivi.
Infatti
il 25
Agosto
prossimo
presso
lo
stesso
Tribunale
civile
di
Napoli
è già
stata
fissata
un’udienza,
nella
quale un
giudice
diverso(
ma
questa
volta
con la
presenza
necessaria
d’entrambe
le parti
) sarà
chiamato
a
decidere
se
confermare,
modificare
oppure
addirittura
revocare
il
decreto
emesso
oggi. Ma
non
basta.
Infatti
i tempi
per una
rapida
definizione
della
questione
potrebbero
allungarsi
laddove
fosse
proposta,
cosa
molto
probabile,
la
impugnativa
del
reclamo
avverso
al
provvedimento
di
conferma
della
misura
cautelare.
Senza
contare,
poi, i
tempi
necessari
di un
possibile
giudizio
di
merito.
Ad
oggi gli
effetti
immediati
del
provvedimento,
consentono
alla
S.S.C.
Napoli
di
utilizzare
e
disporre
in pieno
del suo
titolo
sportivo.
Esso è
un bene
che
incorpora
in sé:
a)un
valore
economico
e quindi
può
essere
ceduto
dietro
corrispettivo,
b) il
diritto
di
partecipare
al
campionato
la cui
categoria
sia
stata
conquistata
per
diritto
di
classifica.
Ne
consegue
che se
il
titolo
fosse
ceduto
ad una
società
che
avesse
chiesto
ed
ottenuto
l’affiliazione
alla
Federazione,
in
quanto
la
S.S.C.
Napoli
è
decaduta
dalla
stessa
perché
dichiarata
fallita,
la
società-acquirente
si
troverebbe
ipso
iure a
poter
disputare
il
prossimo
campionato
di serie
B.
Vedremo
cosa
accadrà.
p.
Avv.
Fabio
Staiano
Esperto
di
diritto
sportivo
11/8/2004