L’ORDINAMENTO
SPORTIVO
E
LA
LEGGE
17
OTTOBRE
2003
N. 280
La
recente
ordinanza
della
sezione
feriale
del
Tribunale
di
Napoli,
in
persona
del
Giudice
Designato,
dott.
Antonio
Mungo,
che ha
revocato
i
provvedimenti
inaudita
altera
parte ex
art. 669
sexies
comma II
c.p.c.
emessi
dall’intestato
Tribunale,
e
conseguenti
ai
ricorsi
ex art.
700
c.p.c.
presentati
dalla
Curatela
Fallimentare
della
SSC
Napoli
nei
confronti
del
CONI,
della
F.I.G.C.
e della
Lega
Nazionale
Professionisti
di serie
A e B,
consente,
finalmente,
di fare
alcuni
brevi
cenni
alla
legge n.
280 del
2003,
che
disciplina
il
delicato
rapporto
tra
l’ordinamento
sportivo
e quello
statale.
In
particolare,
la legge
n. 280,
è
intervenuta
a
disciplinare
l’aspetto
più
complesso
del
rapporto,
vale
a dire
quello
riguardante
il
contenuto
ed i
limiti
del
principio
d’autonomia
dell’ordinamento
sportivo,
e della
facoltà
dell’ordinamento
statale
di
sindacare
attraverso
i propri
organi
giurisdizionali,
l’operato
del
primo.
Di
particolare
rilievo,
nell’ambito
della
delimitazione
di tali
rapporti
tra
ordinamenti,
è la
questione
della
legittimità
del c.d.
vincolo
di
giustizia,
ovvero
della
norma(
contenuta
in tutti
gli
ordinamenti
delle
varie
federazioni
sportive
nazionali)
in base
alla
quale ai
tesserati(
cioè ai
soggetti
dell’ordinamento
sportivo)
è
preclusa
la
facoltà
di adire
gli
organi
di
giustizia
statale
per la
tutela
dei
propri
interessi
derivanti
dallo
svolgimento
dell’attività
sportiva.
Ciò
detto,
stante
l’ineludibile
supremazia
dell’ordinamento
statale
rispetto
a quello
sportivo,
è
comunemente
riconosciuto
un
ambito
limitato
di
legittima
operatività
dell’istituto
in
parola,
nel
senso di
ritenerlo
operante
soltanto
nei
limiti
in cui
le
questioni
derivanti
dallo
svolgimento
dell’attività
sportiva
avessero
una
rilevanza
solamente
interna
all’ordinamento
sportivo,
oppure
non
determini
la
lesione
di
posizioni
giuridico-soggettive
rilevanti
anche
per
l’ordinamento
statale.
Difatti
l’art.
2 comma
1 della
legge n.
280,
riserva
in via
esclusiva
alla
competenza
dell’ordinamento
sportivo
e quindi
ai suoi
organi
di
giustizia
la
disciplina
delle
questioni
aventi
ad
oggetto:
a)
l’osservanza
e
l’applicazione
delle
norme
regolamentari,
organizzative
e
statutarie
dell’ordinamento
sportivo
nazionale
e delle
sue
articolazioni
al fine
di
garantire
il
corretto
svolgimento
delle
attività
sportive;
b)i
comportamenti
rilevanti
sul
piano
disciplinare
e
l’irrogazione
ed
applicazione
delle
relative
sanzioni
disciplinari
sportive.
L’art.
3
ha
inoltre
risolto
il
problema
dell’individuazione
del
giudice
statale
competente
per le
questioni
che si
sono
originate
in
ambito
sportivo(
come ad
esempio
la
negata
iscrizione
della
Napoli
Sportiva
S.p.A.
al
campionato
di serie
B,
attraverso
il fitto
del ramo
d’azienda
della
fallita
SSC
Napoli),
ma che
hanno,
come
detto in
precedenza,
una
rilevanza
per
l’ordinamento
statale
poiché
ledono
un
diritto
riconosciuto
dalle
leggi
ordinarie
dello
stato.
L’organo
competente
è il
TAR(
tribunale
amministrativo
regionale)
del
Lazio.
Giova
ricordare
che, il
TAR
Lazio può
essere
adito
solo
dopo che
siano
stati
esauriti
tutti
i gradi
della
giustizia
sportiva.
Ciò al
fine di
salvaguardare
il
principio
d’autonomia
dell’ordinamento
sportivo,
che la
legge n.
280
riconosce
e
garantisce
alle
Federazioni
Sportive
Nazionali.
Riassumendo:
la legge
n. 280
del 2003
rappresenta
un punto
fondamentale
nella
definizione,
per
altro
assai
difficile,
dei
rapporti
tra
ordinamento
sportivo
e
ordinamento
statale.
Tale
legge,
infatti,
ha il
merito
di
sancire
da un
lato
l’esistenza
di
un’autonomia
dell’ordinamento
sportivo(
e questa
è una
gran
conquista
dello
Sport),
e
dall’altro
di
delimitare
i
confini
di tale
autonomia.
Difatti
l’autonomia
sì “
affievolisce”
in
favore
della
supremazia
dell’ordinamento
statale,
nei casi
in cui
le
questioni
derivanti
dall’esercizio
dell’attività
sportiva
assumano
una
rilevanza
anche
per
l’ordinamento
statale,
potendo
da loro
derivare
la
lesione
di
diritti
rilevanti
anche
per i
giudici
dello
Stato,
individuando
tra
l’altro,
nel TAR
Lazio e
non
anche il
Tribunale
ordinario(
come
erroneamente
fatto
nel c.d.
Caso
Napoli)
il
giudice
statale
competente
a
decidere
la
controversia.
Fabio
Staiano
2/9/2004