L’ORDINAMENTO SPORTIVO 

E LA LEGGE 17 OTTOBRE 2003 N. 280

 

  

La recente ordinanza della sezione feriale del Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Designato, dott. Antonio Mungo, che ha revocato i provvedimenti inaudita altera parte ex art. 669 sexies comma II c.p.c. emessi dall’intestato Tribunale, e conseguenti ai ricorsi ex art. 700 c.p.c. presentati  dalla Curatela Fallimentare della SSC Napoli nei confronti del CONI, della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti di serie A e B, consente, finalmente, di fare alcuni brevi cenni alla legge n. 280 del 2003, che disciplina il delicato rapporto tra l’ordinamento sportivo e quello statale. In particolare, la legge n. 280,  è intervenuta a disciplinare l’aspetto più complesso del rapporto,  vale a dire quello riguardante il contenuto ed i limiti del principio d’autonomia dell’ordinamento sportivo, e della facoltà dell’ordinamento statale di sindacare attraverso i propri organi giurisdizionali, l’operato del primo. Di particolare rilievo, nell’ambito della delimitazione di tali rapporti tra ordinamenti, è la questione della legittimità del c.d. vincolo di giustizia, ovvero della norma( contenuta in tutti gli ordinamenti delle varie federazioni sportive nazionali) in base alla quale ai tesserati( cioè ai soggetti dell’ordinamento sportivo) è preclusa la facoltà di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva. Ciò detto, stante l’ineludibile supremazia dell’ordinamento statale rispetto a quello sportivo, è comunemente riconosciuto un ambito limitato di legittima operatività dell’istituto in parola, nel senso di ritenerlo operante soltanto nei limiti in cui le questioni derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva avessero una rilevanza solamente interna all’ordinamento sportivo, oppure non determini la lesione di posizioni giuridico-soggettive rilevanti anche per l’ordinamento statale.

Difatti l’art. 2 comma 1 della legge n. 280, riserva in via esclusiva alla competenza dell’ordinamento sportivo e quindi ai suoi organi di giustizia la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b)i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

L’art. 3  ha inoltre risolto il problema dell’individuazione del giudice statale competente per le questioni che si sono originate in ambito sportivo( come ad esempio la negata iscrizione della Napoli Sportiva S.p.A. al campionato di serie B, attraverso il fitto del ramo d’azienda della fallita SSC Napoli), ma che hanno, come detto in precedenza, una rilevanza per l’ordinamento statale poiché ledono un diritto riconosciuto dalle leggi ordinarie dello stato. L’organo competente è il  TAR( tribunale amministrativo regionale) del Lazio. Giova ricordare che, il TAR Lazio può essere adito solo dopo che siano stati esauriti  tutti i gradi della giustizia sportiva. Ciò al fine di salvaguardare il principio d’autonomia dell’ordinamento sportivo, che la legge n. 280 riconosce e garantisce alle Federazioni

Sportive Nazionali.

Riassumendo: la legge n. 280 del 2003 rappresenta un punto fondamentale nella definizione, per altro assai difficile, dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Tale legge, infatti, ha il merito di sancire da un lato l’esistenza di un’autonomia dell’ordinamento sportivo( e questa è una gran conquista dello Sport), e dall’altro di delimitare i confini di tale autonomia. Difatti l’autonomia sì “ affievolisce” in favore della supremazia dell’ordinamento statale, nei casi in cui le questioni derivanti dall’esercizio dell’attività sportiva assumano una rilevanza anche per l’ordinamento statale, potendo da loro derivare la lesione di diritti rilevanti anche per i giudici dello Stato, individuando tra l’altro, nel TAR Lazio e non anche il Tribunale ordinario( come erroneamente fatto nel c.d. Caso Napoli) il giudice statale competente a decidere la controversia.

      

 

Fabio Staiano                                    2/9/2004

                      

 

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